Regolamento

Regolamento di polizia mortuaria

Il regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 ed al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché della L. R. n. 15/2020  ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

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Regolamento per il servizio civico

Il servizio civico è una misura di contrasto alla povertà, finalizzata al reinserimento sociale dei cittadini residenti in Ospedaletti privi di occupazione e in stato di disagio economico, attraverso l’attivazione e lo svolgimento nel territorio comunale di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità, esercitati in forma volontaria e flessibile.
Tale servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale.
Si configura come forma di assistenza alternativa alla mera erogazione di un contributo economico ed è vincolato dall’ accettazione di un progetto personalizzato di intervento, concordato con il Servizio Sociale Professionale e predisposto sulla base delle caratteristiche, capacità e competenze del beneficiario.
Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore di cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico occasionale, in casi particolari, su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali.

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Regolamento comunale sulla circolazione e la tutela degli animali da affezione

  1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
  3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ospedaletti.
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Regolamento comunale del verde pubblico e privato

L'Amministrazione Comunale, data l'importanza che la vegetazione riveste quale elemento fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica, dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio), nonché in considerazione del ruolo di vitale importanza per la tutela dell'ambiente e dell'igiene, intende salvaguardare, attraverso il presente regolamento, le aree destinate a verde pubblico e privato, definendo le modalità di intervento nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente: tutelando e dove possibile incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

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Regolamento di disciplina del corpo di polizia locale - armamento degli appartenenti al corpo di polizia locale

Il Regolamento disciplina il servizio di Polizia locale di cui agli artt. 4 e 7 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986 n.65 e della Legge Regionale n. 40 dell' 8 Agosto 1995 e della L.R. n. 35 del 6.4.2000.
Per quanto concerne lo stato giuridico economico ed organizzativo si rinvia al C.C.N.L. e alle normative applicabili in materia secondo la gerarchia delle fonti del diritto vigente.

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