Albo Pretorio

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Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti.  L’attività dell’albo pretorio consiste quindi, nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il “referto di pubblicazione”:  

  • deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
  • avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle esattoriali;
  • provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, ecc. ecc.
  • particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.

Albo pretorio on line

L’albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet. 

Le regole con le quali funziona l’albo pretorio on line non cambiano, ma cambia lo strumento: in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedicato all’albo pretorio ci sara’ un sito web.

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici  riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. All’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”E’ tuttavia garantita l’efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010. Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale  "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

Si rammenta che alla scadenza del termine di pubblicazione (variabile per tipo di atto: esempio 15 giorni per le delibere), gli atti non saranno più accessibili. E' comunque possibile richiederne copia mediante richiesta di accesso agli atti.

 

Documentazione e modulistica
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